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C.C.L.
Il c.c.l. e' la fonte normativa classica dell'autonomia sindacale e rappresenta indubbiamente lo strumento piu' valido per la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori. Viene chiamato collettivo, perche in esso si compongono conflitti di interessi collettivi, con la qualifica aggiuntiva di lavoro, per la materia che ne costituisce l'oggetto mediato.
Nella gerarchia delle fonti il c.c.l. si colloca dopo le Leggi ed i regolamenti ma prima del contratto di lavoro individuale.
In materia di lavoro vige il principio che la norma di grado superiore prevale sulla norma di grado inferiore a meno che la norma di grado inferiore non contenga condizioni di miglior favore per i lavoratori.
Nella sostanza il c.c.l. e' un complesso di pattuizzioni che detta le condizioni generali di lavoro per i lavoratori e per i datori di lavoro, rappresentati in sede di stesura dalle proprie associazioni sindacali di categoria. I contenuti principali che formano il c.c.l. sono essenzialmente due quello economico(determinazione della retribuzione) e quello normativo che regola le diverse fasi del rapporto di lavoro dalla costituzione allo svolgimento alla risoluzione (assegnazione delle qualifiche orario di lavoro durata delle ferie lavoro straordinario indennita' di prevviso ecc.). Il c.c.l. rappresenta generalmente il trattamento minimo da riservare a lavoratori.
I contratti individuali di lavoro stipulati fra lavoratori e datori iscritti ai sindacati, che hanno concluso il contratto collettivo, non possono derogare al contratto collettivo, perche il singolo associandosi, ha subordinato l'interesse individuale all'interesse della collettivita' professionale a cui partecipa. L'assoggettamento in forma specifica dell'autonomia individuale all'autonomia collettiva importa che le clausole del contratto individuale difformi da quelle del contratto sono nulle, ma non pregiudicano la validita' del contratto individuale.
Cio' detto e' utile precisare che e' tendenza consolidata della giurisprudenza di ammettere la prevalenza di quelle clausole che risultano piu' favorevoli ai prestatori di lavoro quindi possiamo affermare che il c.c.l. puo' essere derogato dal c.l. individuale a patto che esso contenga condizioni di miglior favore per il lavoratore.
Il c.c.l. generalmente ha durata limitata solitamente tre anni in questo periodo il contratto non e' passibile di disdetta quindi la sua validita' rimane inalterata nel corso del periodo. Allorche il c.c.l. abbia durata indeterminata in qualsiasi momento e passibile di disdetta da l'una o dall'altra parte previa consultazione e in rispetto dei termini di preavvisio generalmente contenuti nel contratto stesso. Rispetto all'efficacia territoriale il c.c.l. puo' essere nazionale, quando stipulato da associazioni di grado superiore ed ha validita' per una categoria di datori di lavoro e lavoratori su tutto il territorio nazionale.
provinciale o regionale quando viene stipulato da associazioni di grado inferiore ed ha efficacia in una limitata circoscrizione territoriale esso spesso ha carattere integrativo dei confronti del c.l. nazionale
aziendale o interaziendale quando e' stipulato nell'ambito di una azienda (o piu' aziende) anche solitamente a carattere integrativo rispetto ai precedenti.
L'efficacia giuridica del c.c.l. dipende dal regime giuridico adottato nei confronti delle associazioni sindacali stipulanti.
Attualmente la associazioni sindacali sono delle semplici associazioni di fatto quindi l'efficacia giuridica, vista la carenza legislativa in materia in quanto l'Art 39 della costituzione, che sancisce la liberta' delle associazioni sindacali, la loro registrazione e la loro capacita di stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria su tutti gli appartenenti alla cotegoria professionale a cui si riferisce con modi stabiliti dalla Legge, non trova ancora applicazione nella Legge ordinaria, di conseguenza e' limitata ai soggetti facenti parte delle associazioni sindacali stipulanti. A tale laguna si cerco di rimediare con l'emanazione di una norma transitoria la Legge n.741 del 1959 che estendeva l'efficacia del c.c.l. a tutti i soggetti delle categorie professionali interessate dando cosi in forza della Legge validita' erga-omnes ai c.c.l. Cosi facendo il Legislatore e riuscito a garantire dei minimi economici e normativi a tutti i lavoratori.
Ovviamente la norma transitoria va perdendo con il passare del tempo la sua originaria importanza, in quanto v'e' l'impossibilita di considerare efficaci erga-omnes i c.c.l. stipulati dopo la data del 3.10.59 benche i minimi sopra accennati continuano ad aver valore erga-omnes. Sebbene in ottemperanza dell'Art 36 della Costituzione la giurisprudenza, in rispetto del principio di retribuzione sufficiente in esso contenuto e' orientata ad estendere i benefici dei c.c.l. a tutti i lavoratori anche se non appartenenti alle associazioni sindacali stipulanti, in quanto come gia' detto in apertura le pattuizioni contenute nel c.c.l. costituiscono il trattamento minimo da riservare ai lavoratori.
Gianni Assogna
Consulente del Lavoro In Pineto
Gianni Assogna
Consulente del Lavoro In Pineto